La malattia e le terapie antitumorali mettono a dura prova la famiglia del malato dal punto di vista emotivo, ma anche economico e pratico. Se il caregiver lavora, la legge prevede diversi strumenti a tutela dei suoi diritti, per aiutarlo nel gravoso compito di assistenza al malato, soprattutto se anziano.

Per avere accesso ai benefici in alcuni casi è sufficiente documentare che il malato è affetto da patologia oncologica; in altri è necessario che gli sia stato riconosciuto un certo grado di invalidità o uno stato di handicap grave.

Per ottenere l’accertamento della disabilità oncologica, il malato (o una persona da lui delegata) deve presentare all’INPS per via telematica la domanda per l’accertamento di invalidità civile e dell’handicap causato dalla malattia o dalle terapie. Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, l’interessato è convocato per una visita medica presso la ASL territorialmente competente; successivamente riceverà il verbale di accertamento che riconoscerà la condizione di invalidità e di handicap. In caso di mancato/erroneo riconoscimento, è possibile presentare ricorso presso il Tribunale competente entro 180 giorni dalla notifica, a pena di decadenza.

Se sussistono le condizioni il caregiver può avvalersi dei seguenti benefici:

passaggio dal full-time al part-time: se il malato è il coniuge, il figlio o un genitore, il caregiver ha diritto a modificare il proprio contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in via prioritaria rispetto ai suoi colleghi; [1]

congedo biennale per gravi motivi familiari non retribuito: è un periodo di congedo, continuativo o frazionato, fruibile fino a un massimo di due anni, durante il quale il caregiver conserva il proprio posto di lavoro, senza però poter svolgere alcuna attività lavorativa;[2]

permessi lavorativi per eventi e cause particolari: il caregiver ha diritto a 3 giorni all’anno di permessi retribuiti per decesso o documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente (in questo caso solo a condizione che sia adeguatamente documentata la stabile convivenza);[3]

ferie e riposi solidali: i lavoratori, a titolo gratuito, possono cedere giornate di ferie o riposo solidali ai colleghi di lavoro in difficoltà, per assistere i figli minori che necessitano di cure costanti. Alcuni CCNL di settore e alcuni contratti aziendali, nel regolamentare riposi e ferie solidali (anche detti: Banca ore solidale) hanno ampliato la portata della norma prevedendo il diritto a fruire di tali permessi non solo per l’assistenza dei figli minori ma anche nei casi di grave malattia del lavoratore stesso o di assistenza a un familiare non autosufficiente.[4]

Inoltre, il caregiver che assiste un malato con handicap grave (L.104/92) può avvalersi di:

permessi lavorativi: se il malato non è ricoverato a tempo pieno, il familiare che lavora ha diritto[1]a 3 giorni di permessi retribuiti mensili; se il malato risiede a più di 150 km di distanza dal luogo di residenza del familiare, quest’ultimo deve presentare una documentazione idonea (biglietto del treno o del pullman, ricevuta del casello autostradale ecc.), per dimostrare di essersi recato nel luogo di residenza dell’assistito. Se il caregiver è un lavoratore part-time, i permessi sono ridotti in proporzione al lavoro prestato. I permessi non utilizzati nel mese di competenza non sono fruibili nei mesi successivi;

scelta della sede di lavoro e trasferimento: ove possibile, il caregiver ha il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio del malato e di non essere trasferito senza il suo consenso;

congedo biennale straordinario retribuito: periodo di congedo, continuativo o frazionato, fruibile fino a un massimo di due anni a condizione che il malato non sia ricoverato a tempo pieno oppure, qualora lo sia, che i sanitari richiedano espressamente l’assistenza del caregiver.[2] Hanno diritto al congedo straordinario retribuito, in ordine di priorità:

  • il coniuge convivente del malato;
  • i genitori (naturali, adottivi e affidatari) anche non conviventi;
  • il figlio convivente;
  • il fratello o la sorella conviventi;

divieto di lavoro notturno: il caregiver che abbia a carico un malato di tumore cui sia stato riconosciuto l’handicap grave ha diritto a essere esonerato dal lavoro notturno.[3]

 

[1]17 L. 104/1992.

[2]18 D. lgs. 151/2001, art. 42, co. 5, così come modificato dall’art. 4 del D. lgs. 119/2011.

[3]19 D. lgs. 151/2001, art. 53 e D. lgs. 66/2003.

[1]13 D. lgs. 61/2000, art.12 bis, co. 2 e 3, introdotti dalla L. 247/2007.

[2]14 L. 53/2000, art. 4, co. 2.

[3]15 L. 53/2000, art. 4, co. 1

[4]16 Art. 24 D. Lgs. 151/2015.

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