Per ottenere il riconoscimento della disabilità oncologica e i relativi benefici assistenziali oltre che le tutele sul lavoro, è necessario presentare domanda all’INPS esclusivamente per via telematica[1] mediante accesso sul sito www.inps.it utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione:

  • Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID)
  • Carta di Identità Elettronica (CIE)
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

Delega dell’identità digitale: Il malato impossibilitato a utilizzare in autonomia i servizi online INPS, può delegare un’altra persona di sua fiducia all’esercizio dei propri diritti nei confronti dell’Istituto attraverso lo strumento della delega dell’identità digitale.
La richiesta può essere effettuata direttamente dal delegante online o presso una qualsiasi sede territoriale dell’INPS esibendo il modulo di richiesta di registrazione delega dell’identità digitale e la copia del documento di riconoscimento del delegante.
Il delegato può accedere ai servizi INPS in luogo del delegante, autenticandosi con le proprie credenziali SPID/CIE/CNS e scegliendo di operare non in prima persona ma in nome e per conto del delegante.
La delega dell’identità digitale è anche lo strumento attraverso il quale i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno ed esercenti la potestà genitoriale possono esercitare i diritti dei rispettivi soggetti rappresentati e dei minori.

Come fare domanda: l’invio della domanda per l’accertamento dello stato di invalidità e di handicap si articola in due fasi distinte, ma connesse e consequenziali:

1. Invio del certificato telematico oncologico introduttivo: il certificato è redatto in forma digitale da un medico certificatore (medico di medicina generale o medico specialista, ad esempio, l’oncologo accreditato presso l’INPS) il quale compila e inoltra telematicamente all’INPS la certificazione medica richiesta (breve descrizione della diagnosi e dello stato obiettivo di salute, indicazione del piano terapeutico e del follow up), attestando anche, qualora ne ricorrano le condizioni, che il malato:

  • non è in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
  • non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua;
  • è affetto da malattia neoplastica in atto [2]
  • è affetto da patologia in situazione di gravità [3]
  • sussistono controindicazioni mediche che ne rendono rischioso o pericoloso lo spostamento dal domicilio.

Dopo aver inoltrato telematicamente la certificazione, il medico rilascia la stampa originale firmata da esibire durante la successiva visita medico-legale insieme alla ricevuta di trasmissione che contiene il numero univoco del certificato, un codice fondamentale che consente al sistema di abbinare il certificato medico alla domanda.

2. Invio della domanda per l’accertamento dello stato di invalidità e di handicap: entro e non oltre 90 giorni dall’invio del certificato introduttivo oncologico, è necessario accedere al sito INPS per compilare la domanda vera e propria. Dopo aver inserito tutti i dati richiesti, incluso il numero del certificato telematico, si procede all’invio. Il sistema rilascia automaticamente una ricevuta di avvenuto invio che, all’occorrenza, può essere stampata.

Se oltre a richiedere il riconoscimento dell’invalidità civile [4], si desidera usufruire anche dei benefici previsti dalla legge sull’handicap  [5], è bene specificarlo nella domanda, Anche se la procedura dovrebbe essere unificata per legge [6]   è sempre meglio richiedere la visita medico-legale per entrambe le procedure per evitare di fare due volte la stessa visita. Nella domanda è possibile richiedere anche il contestuale accertamento dello stato di disabilità ai fini del collocamento obbligatorio [7].
La domanda può essere presentata anche tramite il patronato o le associazioni di categoria dei disabili abilitate.

completata la procedura di invio della documentazione, il sistema genererà la ricevuta attestante l’avvenuta ricezione da parte dell’INPS della domanda e del relativo certificato medico. La Commissione medica è tenuta a fissare la data della visita entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda [8] . 

Nel caso in cui un evento imprevisto impedisca di presentarsi alla visita medica, è necessario comunicarlo tempestivamente all’INPS per ottenere un nuovo appuntamento. Viene comunque fissato un nuovo appuntamento anche in caso di mancato preavviso, ma in questo caso, se l’interessato non si presenterà alla visita senza preavviso, la domanda sarà archiviata e dovrà essere ripresentata ex novo.

Invece, nel caso in cui recarsi alla visita medica comporti un grave rischio per la salute dell’interessato, è possibile richiedere la visita domiciliare entro e non oltre 5 giorni prima della data dell’appuntamento.

La presenza del medico di fiducia (oncologo, medico di famiglia, medico legale) alla visita della Commissione medico-legale è consigliabile (oltre a essere un diritto dell’assistito) per sostenere le ragioni dell’interessato, ma anche per illustrare adeguatamente alla Commissione medica la documentazione sanitaria (cartella clinica, referti diagnostici/istologici ecc.), le caratteristiche della malattia, del piano terapeutico e delle disabilità connesse e conseguenti. Poiché la Commissione potrebbe trattenere la documentazione sanitaria, è bene portare con sé una copia (che la Commissione può autenticare contestualmente su richiesta) per non rimanere sprovvisti degli originali.

Dal 2020 è stata introdotta una rilevante novità riguardo all’accertamento della disabilità oncologica: le Commissioni mediche possono valutare le relative domande basandosi solamente sulla documentazione presentata dall’interessato, senza necessità di procedere a visita diretta del malato[9]. L’accertamento agli atti consente alle Commissioni di emettere i verbali sia di prima istanza sia di revisione o di aggravamento della invalidità civile e dell’handicap solo sulla base della documentazione sanitaria nei casi in cui questa consenta una valutazione obiettiva e completa. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per la valutazione dello stato invalidante, l’interessato è convocato a visita diretta per effettuare l’accertamento sanitario in presenza.

Dal 1° ottobre 2021, l’INPS ha attivato il nuovo servizio Allegazione documentazione sanitaria invalidità civile, che permette ai cittadini di inoltrare per via telematica la documentazione sanitaria necessaria ai fini dell’accertamento medico-legale della disabilità in sede di prima istanza, in caso di aggravamento (dove le commissioni mediche INPS operano in convenzione con le regioni) e anche di revisione di invalidità, handicap e disabilità. L’accesso al servizio avviene previa autenticazione con le credenziali di identità digitale: SPID, CNS o CIE. Dal 1° ottobre 2022 il servizio di Allegazione documentazione sanitaria invalidità civile è utilizzabile anche dai medici certificatori e dai patronati che assistono il cittadino.

Il verbale definitivo sarà inviato telematicamente all’interessato a conclusione dell’iter sanitario. Completata la fase di accertamento sanitario, l’INPS invia all’interessato il verbale in 2 versioni:

  • integrale: contenente i dati sensibili e la valutazione della disabilità;
  • omissis: contenente solo la valutazione della disabilità, utile per eventuali esigenze amministrative.

Se è stato riconosciuto il diritto a una prestazione economica, si apre la fase di verifica amministrativa dei requisiti socio-economici e delle modalità di pagamento. L’interessato deve fornire all’Inps, sempre per via telematica, i dati relativi alla condizione reddituale e personale. I benefici economici spettanti verranno erogati entro massimo 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Aggravamento: se la malattia progredisce, l’interessato può richiedere l’accertamento dell’aggravamento dello stato di salute, presentando online la relativa domanda e allegando la documentazione sanitaria attestante il peggioramento della patologia tumorale.

Revisione: se lo stato di invalidità o di handicap è stato riconosciuto per un periodo temporaneo, l’INPS [10]  invia una comunicazione all’interessato quattro mesi prima della data prevista per la visita di revisione. La comunicazione conterrà l’invito ad accedere al servizio online Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile per inviare la propria documentazione sanitaria entro 40 giorni dalla data di ricezione della lettera. Se la documentazione sanitaria viene ritenuta idonea, la revisione si conclude con la valutazione sugli atti. Nel caso in cui non sia possibile procedere a una valutazione sugli atti o in caso di mancata trasmissione della documentazione medica integrativa, l’INPS convoca l’interessato a visita diretta alla quale è necessario presentarsi con idonea documentazione sanitaria. Se non è possibile presenziare alla visita presso la Commissione nel giorno stabilito è necessario comunicare all’INPS una documentata giustificazione per motivi amministrativi o sanitari.

L’assenza non giustificata comporta l’immediata, automatica sospensione cautelativa della prestazione economica in godimento e anche degli altri eventuali benefici giuridici [11]. Decorsi 90 giorni dalla comunicazione della sospensione senza che l’interessato abbia prodotto una valida giustificazione, l’INPS procede alla revoca definitiva della prestazione. In caso di accoglimento della giustificazione, l’assistito sarà nuovamente convocato a visita.

Si ricorda, infine, che tutti i benefici e le prestazioni assistenziali già riconosciuti [12] rimangono in essere fino a un’eventuale e diversa valutazione, anche se fissata dopo la scadenza del verbale.

Ricorso: se il verbale di accertamento della Commissione medica della ASL (validato da giudizio definitivo dell’INPS) o dell’INPS non riconosce totalmente o parzialmente la condizione di invalidità o la gravità dell’handicap o la necessità dell’indennità di accompagnamento o di frequenza, è possibile ricorrere al Tribunale. Il giudizio ordinario deve essere preceduto da un’istanza di accertamento tecnico-preventivo (ATP) [13] che deve essere presentata, tramite un avvocato, alla sezione lavoro e previdenza del Tribunale territorialmente competente entro e non oltre 180 giorni dalla data di ricevimento del verbale di accertamento. L’accertamento tecnico-preventivo è una fase preliminare alla «causa» vera e propria e ha lo scopo di verificare la condizione sanitaria dell’interessato. Il giudice nomina un medico legale, che può essere affiancato da altri medici legali nominati dall’INPS e dall’interessato. Il medico legale nominato dal giudice, esaminata la documentazione sanitaria ed eventualmente visitato l’interessato, presenta al Tribunale una relazione. Se il suo parere è favorevole e non vi sono contestazioni, l’INPS deve procedere al pagamento delle prestazioni dovute entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento emanato dal giudice; in caso contrario, il ricorso giudiziale deve essere presentato in Tribunale entro 30 giorni dal deposito delle contestazioni.




[1] L. 102/2009 di conversione con modifiche del D.L. 78/2009 (c.d. decreto anticrisi) art. 20 (entrata in vigore il 1° gennaio 2010 e approvata anche a seguito delle sollecitazioni da parte della Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (F.A.V.O.) e di Aimac sulle disparità territoriali di accesso ai servizi assistenziali per i malati oncologici). Circolare INPS n.131 del 28.12.2009.

[2] L. 80/2006 di conversione del D. L. 4/2006 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11.3.2006 e entrata in vigore il 12 marzo 2006.


[3] D.M. 2/8/2007 “Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante”.

[4] L. 118/1971.

[5] L. 104/1992.

[6] L. 80/2006 di conversione del D. L. 4/2006.

[7] L. 68/1999.

[8] L. 80/2006 di conversione del D. L. 4/2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’11.3.2006 e entrata in vigore il 12 marzo 2006. In particolare, il comma 3 bis, art. 6 recita: "L'accertamento dell'invalidità civile ovvero dell'handicap, riguardante  soggetti  con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni  mediche  di  cui  all'art.  1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento  hanno  efficacia  immediata  per  il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica  periferica  di  cui  all'art. 1, comma 7, della legge 15 ottobre  1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti". Determinante è stato il ruolo del volontariato oncologico, attraverso F.A.V.O. e Aimac, per l’approvazione di questa norma di legge.

[9] Art. 29 ter aggiunto al D.L. 76/2020 dalla Legge di conversione 120/2020.


[10] Messaggio INPS n. 926 del 25 febbraio 2022.

[11] Messaggi INPS n. 1835 del 6 maggio 2021 e n. 4029 del 8 novembre 2022.

[12]  Art. 25, co. 6 bis, L.114/2014.

[13]  Artt. 445-bis e 696-bis del Codice di procedura civile.

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