Norme specifiche[1] regolano i seguenti permessi e congedi di cui possono usufruire i lavoratori riconosciuti invalidi o con handicap grave e i familiari che li assistono:

  1. permessi ex lege 104/1992 – handicap grave; 
  2. permessi lavorativi per eventi e cause particolari [2]
  3. congedo per cure agli invalidi;
  4. congedo straordinario biennale retribuito;
  5. congedo biennale non retribuito per gravi motivi familiari.

Come fare domanda: deve essere presentata al datore di lavoro e/o all’ente di previdenza cui si versano i contributi in alcuni casi esclusivamente per via telematica.

Permessi ex lege 104/1992 – handicap grave

Ottenuto il riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità, sia il lavoratore con disabilità sia il familiare che lo assiste possono usufruire di permessi retribuiti con i seguenti limiti:

  • per il lavoratore con disabilità: a scelta 2 ore giornaliere 3 giorni mensili [3] ;
  • per il familiare: 3 giorni mensili frazionabili in ore [4] secondo l’ordine di priorità descritto nella tabella che segue:

A

  

Coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto, il genitore, i parenti o affini entro il 2° grado (figli, nipoti, nonni, suoceri, generi/nuore, cognati)

Lavoratore dipendente (anche se con rapporto di lavoro part time) che si prende cura della persona malata portatrice di handicap in situazione di gravità,  a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo casi eccezionali [5].

   Parenti e affini di 3° grado (zii e nipoti, bisnonni e pronipoti)  In presenza delle stesse condizioni descritte al punto A, ma solo nel caso in cui le persone indicate al punto A siano mancanti, decedute o affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i 65 anni di età.

 

I permessi (3 giorni/mese), per assistere la persona in stato di handicap grave cui ha diritto il familiare lavoratore, possono essere fruiti anche da più persone aventi diritto che possono alternarsi fra loro [6] . Inoltre è ammesso, con alcune limitazioni, che il familiare lavoratore assista più persone in stato di handicap grave [7]. I permessi lavorativi possono essere richiesti anche per assistere un familiare portatore di handicap grave che vive lontano dal luogo di residenza del lavoratore; non sono infatti più richiesti i requisiti di «continuità ed esclusività» dell’assistenza [8]. Nel caso in cui tale distanza sia maggiore di 150 km, è necessario dimostrare documentalmente il viaggio effettuato per portare assistenza [9]. Per i lavoratori a tempo parziale i permessi sono ridotti in proporzione all’orario di lavoro. I permessi non utilizzati nel mese di competenza non possono essere fruiti nei mesi successivi.


Permessi lavorativi per eventi e cause particolari

Il lavoratore ha il diritto di usufruire di un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi all’anno per decesso o documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente a condizione che possa adeguatamente documentare la stabile convivenza con l’assistito [10]

Congedo per cure agli invalidi

Anche conosciuto come congedo retribuito di 30 giorni, si ottiene con un’invalidità superiore al 50% e dà diritto a 30 giorni lavorativi all’anno, anche non continuativi, di congedo retribuito (secondo il regime delle assenze per malattia e, pertanto, se non diversamente previsto dal contratto, a carico del datore di lavoro) per cure mediche connesse con lo stato di invalidità [11]I giorni di congedo per cure si sommano ai giorni di malattia previsti dal CCNL di categoria e, pertanto, non vanno computati ai fini del periodo di comporto. La richiesta di fruizione dei giorni di congedo per cure deve essere corredata da idonea documentazione che attesti la necessità di sottoporsi a trattamenti terapeutici connessi all’invalidità e, quindi, al tumore. In caso di trattamenti continuativi, come alcune terapie antitumorali, l’interessato può presentare anche un’unica attestazione cumulativa a giustificazione delle assenze dal lavoro.

Congedo straordinario biennale retribuito

Il lavoratore dipendente, che si prende cura del malato portatore di handicap grave ha diritto a un periodo di congedo straordinario retribuito, continuativo o frazionato, fino a un massimo di 2 anni [12] secondo l’ordine di priorità descritto nella tabella che segue. Il requisito della convivenza con la persona da assistere è richiesto per tutti i potenziali beneficiari del congedo, tranne che per i genitori. Il datore di lavoro pubblico o privato deve consentire la fruizione del congedo entro 30 giorni dalla richiesta.

 

Ordine di priorità degli aventi diritto

Requisiti e condizioni

A     

Il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto

Convivenza con la persona malata portatrice di handicap in situazione di gravità

B

Genitore biologico o adottivo, anche se non convivente

Solo nel caso in cui le persone indicate al punto A siano mancanti, decedute o affette da patologie invalidanti

C

Uno dei figli

Solo nel caso in cui le persone indicate ai punti A e B siano mancanti, decedute o affette da patologie invalidanti. Convivenza con la persona malata portatrice di handicap in situazione di gravità

D

Uno dei fratelli o delle sorelle

Solo nel caso in cui le persone indicate ai punti A, B e C siano mancanti, decedute o affette da patologie invalidanti. Convivenza con la persona malata portatrice di handicap in situazione di gravità

E

Un parente o affine entro il terzo grado

Solo nel caso in cui le persone indicate ai punti A, B, C e D siano mancanti, decedute o affette da patologie invalidanti. Convivenza con la persona malata portatrice di handicap in situazione di gravità

 

Il congedo straordinario biennale retribuito è fruibile per la durata massima complessiva di due anni nell’arco della vita lavorativa tra tutti gli aventi diritto e per ciascuna persona con handicap grave [13].

Ciò significa che per assistere ogni persona con disabilità sono ammessi complessivamente due anni di congedo e che ciascun familiare lavoratore non può fruire complessivamente di più di due anni di congedo, sia esso straordinario (retribuito) o per gravi motivi familiari (non retribuito). Se, ad esempio, il familiare lavoratore ha usufruito di 10 mesi di congedo non retribuito, gli restano a disposizione per il congedo straordinario retribuito solo i restanti 14 mesi. Se la persona da assistere è ricoverata a tempo pieno, il congedo può essere concesso soltanto nel caso in cui i sanitari della struttura presso la quale è degente richiedano la presenza del familiare (cosiddetto referente unico) per l’assistenza [14]. La domanda di congedo straordinario deve essere inoltrata all’INPS per via telematica. Nel caso in cui lo stato di handicap grave sia stato riconosciuto per un periodo limitato il congedo può essere fruito entro la scadenza temporale indicata nel verbale INPS. Il trattamento economico comprende un’indennità pari alla retribuzione percepita nell’ultimo mese prima del congedo fino a un massimo stabilito per legge e aggiornato dagli indici ISTAT. Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa ma non viene conteggiato ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto [15].

Congedo biennale non retribuito per gravi motivi familiari

Il lavoratore dipendente pubblico o privato ha diritto a un periodo di congedo non retribuito, continuativo o frazionato, per gravi e documentati motivi familiari fino a un massimo di 2 anni, durante i quali conserva il posto di lavoro, ma non può svolgere alcuna attività lavorativa [16].  Il familiare lavoratore può fruire complessivamente di due anni di congedo nell’arco della vita lavorativa, sia esso retribuito (se sussistono le condizioni) sia non retribuito.

 

[1] L.183/2010, cosiddetto Collegato lavoro; D. lgs. 119/2011 di attuazione della delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi; Circolare INPS n. 32 del 6/3/2012.

[2] L. 53/2000.

[3] Art. 33 co. 6, L. 104/1992.

[4] La frazionabilità, però, non è prevista per legge e quindi non è valevole per tutti i lavoratori che si prendono cura del familiare malato. Esistono due differenti regimi che regolamentano la frazionabilità in ore dei tre giorni di permesso ex lege 104/92.. Mentre INPS la prevede espressamente (Messaggi INPS 15995/07 e 16866/2007), nel pubblico impiego si rimanda alle previsioni dei contratti collettivi di categoria che, qualora la contemplino, devono anche regolamentarla (circolare Dip. Funzione Pubblica n.13/2010).

[5] Circ. n. 13/2010 Dipartimento della Funzione Pubblica e Circ. INPS: n.155/2010, n. 45/2011 e n.32/2012. Anche in caso di ricovero, il familiare può fruire dei 3 giorni di permesso per necessità del disabile di recarsi fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite o terapie oppure per assistenza al ricoverato in coma vigile e/o in situazione terminale oppure nel caso di un minore per il quale sia documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare. La ricorrenza delle situazioni eccezionali di cui sopra dovrà naturalmente risultare da idonea documentazione medica che gli uffici sono tenuti a valutare.

[6] Il D. lgs. 105/2022, modificando art. 33 co. 3 L. 104/1992, l’ha eliminato il principio del «referente unico dell’assistenza»

[7] Art. 33 co. 3, L. 104/1992 ultimo periodo introdotto dall’art. 6 del D.lgs. 119/2011.

[8] L. 183/2010.

[9] Art. 33 co. 3 bis, L. 104/1992 introdotto dall’art. 6 del D.lgs. 119/2011.

[10] Art. 4 co. 1, L. 53/2000.

[11] Art. 7 D. Lgs. 119/2011 di attuazione della legge delega 183/2010 al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. Questa disposizione ha sostituito due norme la cui validità era stata confermata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali su richiesta di Aimac nel 2004.

[12] Art. 42 co. 5, D. lgs. 151/2001 come sostituito dall’art. 4 del D.Lgs, 119/2011 e coordinato con le norme introdotte dalla L.76/ 2016 (c.d. legge Cirinnà) e dal D. Lgs 105/2022.

[13] Art. 42 co. 5 bis, D. lgs. 151/2001 aggiunto dall’art. 4 del D.Lgs, 119/2011.

[14] Circolare INPS n. 32/2012 e circ. Dipartimento Funzione Pubblica n. 1/2012.

[15] Circolare INPS n. 32/2012 e circ. Dipartimento Funzione Pubblica n. 1/2012.

[16] Art. 4, co. 2 L. 53/2000: «I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie (acute e croniche di natura anche neoplastica individuate con successivo decreto ministeriale – Dipartimento per la Solidarietà Sociale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 21 luglio 2000, n. 278, art. 2) […] un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcuna attività lavorativa».

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