Il lavoratore disabile ha diritto di essere assegnato a mansioni adeguate alla sua capacità lavorativa. Se le sue condizioni di salute si aggravano con conseguente riduzione o modifica della capacità di lavoro, ha diritto di essere assegnato a mansioni equivalenti o anche inferiori, purché compatibili con le sue condizioni, mantenendo in ogni caso il trattamento economico e giuridico corrispondente alle mansioni di provenienza, se più favorevoli. Nel caso in cui si accerti che non può essere assegnato a mansioni confacenti al suo stato di salute, il datore di lavoro può risolvere il rapporto. In tal caso deve comunicarlo entro 10 giorni agli uffici competenti. Il datore di lavoro o il lavoratore disabile possono richiedere al medico competente o alla Commissione ASL la visita medico-legale per accertare la compatibilità tra le condizioni di salute e l’attività svolta [1].


[1] Art.10  L. 68/1999.

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