L'indennità di frequenza è riconosciuta [1] ai minori affetti da patologie tumorali che presentino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e che siano iscritti o frequentino scuole di ogni ordine e grado (compresi gli asili nido [2]), centri terapeutici, di riabilitazione, di formazione o di addestramento professionale; non è compatibile con l’indennità di accompagnamento o con qualunque forma di ricovero. In pratica, possono richiederne il riconoscimento i minori le cui condizioni siano meno gravi di quelle che danno diritto all’indennità di accompagnamento.

Come fare domanda: deve essere presentata all’INPS esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate in questa pagina.

Il certificato attestante che il minore è iscritto/frequenta centri terapeutici o riabilitativi, corsi scolastici o centri di formazione o addestramento professionale deve essere inviata ogni anno alla sede INPS di competenza. Al compimento del diciottesimo anno di età, l’indennità di frequenza cessa di essere erogata ed è necessario presentare presentare una nuova domanda all’INPS 6 mesi prima del compimento della maggiore età. In tal modo, in attesa della visita, vengono provvisoriamente erogate le prestazioni economiche per invalidità civile spettanti ai maggiorenni [3]. Per i minorenni già titolari di indennità di accompagnamento, invece, non è richiesto alcun ulteriore accertamento sanitario dopo il compimento della maggiore età [4].

Decorrenza: se i requisiti sanitari sono già stati riconosciuti dalla ASL, il diritto a percepire l’assegno decorre dal mese successivo a quello di inizio del trattamento terapeutico o riabilitativo, o del corso scolastico o di formazione o di addestramento professionale; in caso contrario, l’assegno è dovuto verrà erogato a partire dal mese successivo alla data di presentazione della domanda. Al momento del primo pagamento sono corrisposti in un’unica soluzione gli arretrati e i relativi interessi, mentre i pagamenti successivi sono corrisposti su base mensile.

Importo: l’indennità di frequenza è erogata per la durata delle cure o la frequenza del corso fino a un massimo di 12 mesi. Per l’anno 2023 è pari a 333,33 euro mensili per un reddito annuo personale non superiore a 5.725,46 euro.

Al malato spettano anche l’esenzione dal ticket per farmaci e prestazioni sanitarie correlate alla patologia (cod. C04).


[1] (L. 289/90).

[2] La Corte Costituzionale con sentenza n. 467/2002 ha stabilito che l'indennità di frequenza, di cui alla L. 289/1990, spetta anche ai minori, fino a tre anni, che frequentano l'asilo nido, previa presentazione di domanda corredata da certificato di frequenza all'asilo nido (cfr. circolare INPS n. 11 del 22 gennaio 2003).

[3] art. 25, co. 5, L.114/14 “Ai minori già titolari di indennità di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l'accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.”

[4] art. 25, co. 6, L.114/14

ATTENZIONE!

Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica.

Pur garantendo l'esattezza e il rigore scientifico delle informazioni, Aimac declina ogni responsabilità con riferimento alle indicazioni fornite sui trattamenti, ricordando a tutti i pazienti visitatori che in caso di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico curante.


© AIMAC 2022. Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione e la trasmissione in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, comprese fotocopie, registrazioni o altro tipo di sistema di memorizzazione o consultazione dei dati sono assolutamente vietate senza previo consenso scritto di Aimac.