Il malato di cancro che desideri continuare a lavorare dopo la diagnosi e durante i trattamenti può usufruire di forme di flessibilità per conciliare i tempi di cura con il lavoro, come ad esempio il tempo parziale (o part time). Il rapporto di lavoro a tempo parziale è caratterizzato da un orario ridotto rispetto a quello ordinario a tempo pieno (o full time) che di norma è di 40 ore settimanali.

Il part time può essere:

  • verticale quando si lavora con orario pieno solo in alcuni giorni della settimana, del mese, o dell’anno;
  • orizzontale quando si lavora tutti i giorni con orario ridotto;
  • misto quando si combinano le due precedenti modalità.

Al malato di cancro dipendente a tempo pieno con ridotta capacità lavorativa (anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita) è riconosciuto il diritto di chiedere e ottenere dal datore di lavoro il passaggio dal tempo pieno al tempo parziale, mantenendo il posto (con riduzione proporzionale della retribuzione), fino a quando il miglioramento delle condizioni di salute non gli consentirà di ritornare a orario e stipendio pieni [1].

Trasformato il rapporto da tempo pieno a tempo parziale, il lavoratore ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per posizioni lavorative che prevedano mansioni analoghe o equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro part tim e [2]. Il lavoratore che si prende cura di un familiare malato di tumore ha diritto di priorità rispetto agli altri lavoratori nel chiedere il passaggio dal tempo pieno al tempo parziale [3].





 [1] Art. 12 bis del D.lgs. 61/2000 aggiunto dall'art. 46 lett.t del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e poi così sostituito dal co. 44 art. 1, L. 247/2007. Su richiesta di Aimac, questa norma è stata introdotta nella riforma del mercato del lavoro (Legge Biagi)

 [2] Art. 12 ter del D.lgs. 61/2000 aggiunto dalla L. 247/2007.

 [3] Commi 2 e 3 del’art. 12 bis del D. lgs. n. 61/2000 (introdotti dalla L.247/2007)

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