Questa forma di sostegno è stata concessa[2] nell’”esigenza di incentivare l’assistenza domiciliare dell’invalido, evitandone il ricovero in ospedale e, nel contempo, sollevando lo Stato da un onere ben più gravoso di quello derivante dalla corresponsione dell’indennità”, ma al contempo anche per “sostenere il nucleo familiare onde incoraggiarlo a farsi carico [della persona malata], evitando così il ricovero in istituti di cura e assistenza con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale”.
L’indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa[3].
Domanda: deve essere presentata direttamente all’INPS per via telematica secondo le modalità indicate a questa pagina.
Il certificato medico digitale deve riportare una delle seguenti indicazioni: “la persona è impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure “la persona non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua”.
Decorrenza: L’assegno per l’accompagnamento spetta dal mese successivo alla presentazione della domanda se non altrimenti stabilito dalla Commissione. All’atto del primo pagamento l’INPS versa, in un’unica soluzione, gli arretrati e i relativi interessi, mentre i pagamenti successivi sono corrisposti mensilmente.
Importo: L’indennità di accompagnamento è erogata per 12 mensilità; l’importo non è vincolato da limiti di reddito e non è reversibile. Per l’anno 2019 è pari a 517,84 euro mensili. L’erogazione dell’indennità di accompagnamento è sospesa in caso di ricovero in un istituto con pagamento della retta a carico di un ente pubblico. In caso di ricovero è necessario inviare tempestiva comunicazione all’INPS. In ogni caso, entro il 31 marzo di ogni anno, il beneficiario è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non essere ricoverato in un istituto a titolo gratuito. In caso di temporaneo impedimento, la dichiarazione può essere resa dal coniuge o da un familiare entro il terzo grado.
Al malato spettano anche l’esenzione dal ticket per farmaci (diversa tra Regione e Regione) e prestazioni sanitarie (cod. C02).
[1] L. 18/1980 e L. 508/1988; D. lgs. 509/1988.
[2] L’indennità di accompagnamento può essere concessa anche ai malati terminali. Corte di Cassazione, Sentenze n. 7179/2003, n. 10212/2004, n. 1268/2005.
[3] Art. 1, co. 3, L. 508/1988.