L’indennità di accompagnamento viene riconosciuta ai malati che presentano una condizione d’invalidità del 100% e che necessitano di assistenza continua poiché non sono in grado di deambulare autonomamente oppure non sono autonomi nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana [1].

Lo Stato riconosce l’indennità di accompagnamento ai malati di cancro non più autosufficienti a causa della malattia e/o delle terapie

L’indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa[2]

Per gli ultrasessantacinquenni (non più valutabili sul piano dell’attività lavorativa) il diritto all’indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Come fare domanda: deve essere presentata all’INPS esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate a questa pagina. Il certificato medico digitale deve riportare una delle seguenti indicazioni: «la persona è impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore» oppure «la persona non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua».

Decorrenza: l’assegno per l’accompagnamento spetta dal mese successivo alla presentazione della domanda se non altrimenti stabilito dalla Commissione. All’atto del primo pagamento l’INPS versa, in un’unica soluzione, gli eventuali arretrati e i relativi interessi, mentre i pagamenti successivi saranno regolarmente corrisposti a cadenza mensile.

Importo: l’indennità di accompagnamento è erogata per 12 mensilità; l’importo non è vincolato da limiti di reddito e non è reversibile. Per l’anno 2024 è pari a 531,76 euro al mese. L’erogazione dell’indennità di accompagnamento è sospesa in caso di ricovero in un istituto con pagamento della retta a carico di un ente pubblico. In questo caso è necessario inviare tempestiva comunicazione all’INPS. In ogni caso, entro il 31 marzo di ogni anno, il beneficiario è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non essere ricoverato in un istituto a titolo gratuito. In caso di temporaneo impedimento, la dichiarazione può essere resa dal coniuge o da un familiare entro il terzo grado. Al malato spetta anche l’esenzione dal ticket per farmaci e prestazioni sanitarie (cod. C02).



[1] L. 18/1980 e L. 508/1988; D. lgs. 509/1988.

[2] Art. 1, co. 3, L. 508/1988. 

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