Il malato di cancro in terapia ha diritto al contrassegno di libera circolazione e sosta [1] che viene rilasciato dal Comune di residenza e consente:

  • il libero transito nelle zone a traffico limitato e nelle zone pedonali;
  • la sosta nei parcheggi riservati ai disabili (strisce gialle) o, in mancanza di questi, la sosta gratuita nei parcheggi a pagamento (strisce blu) [2].

Il contrassegno di libera circolazione e sosta è nominativo e può essere utilizzato solo quando l’auto è al servizio del malato intestatario del permesso; l’utilizzo improprio comporta il pagamento di una sanzione e l’immediato ritiro del contrassegno.

Come presentare la domanda: la domanda per il rilascio del contrassegno deve essere presentata al Comune di residenza (normalmente presso l’ufficio della Polizia Municipale), compilando l’apposito modulo e allegando la documentazione necessaria, comprensiva di fototessera del titolare e di un certificato medico-legale che attesti la grave difficoltà motoria. Per ottenere tale certificato ci si può recare (previa prenotazione della visita) presso l’ufficio di medicina legale della ASL. In alternativa, si può allegare il verbale [3] di accertamento dello stato di invalidità civile e/o di handicap della Commissione Medica della ASL (validato dall’INPS) in cui sia espressamente indicata l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per il rilascio del contrassegno invalidi: «Invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (articolo 381, d.p.r. 495/1992)».

Validità: la validità del contrassegno dipende dalle condizioni di salute dell’interessato, accertate dalla visita medico- legale. Se la grave difficoltà di deambulazione accertata è temporanea, la validità del permesso è stabilita tenendo conto dei tempi di recupero della funzionalità motoria; negli altri casi (malattia stabile o senza possibilità di miglioramento) il contrassegno è valido cinque anni. Il permesso di libera circolazione e sosta è sempre rinnovabile.

 

[1] Art. 11 del D.P.R. 503/1996 (pubblicato in S.O. della G.U. 27 settembre 1996, n. 227) “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”.

[2] Dal 1° gennaio 2022 (grazie ad una modifica del codice della strada introdotta dalla Legge di conversione del DL 10 settembre 2021, n. 121, c.d. Decreto Infrastrutture) i veicoli al servizio di persone con disabilità titolari del contrassegno speciale possono sostare gratuitamente nelle aree di parcheggio a pagamento (strisce blu), qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli riservati ai veicoli con contrassegno handicap. Prima di questa modifica normativa, la gratuità del parcheggio, per i veicoli dotati di contrassegno handicap, negli stalli a pagamento era a discrezione dei singoli Comuni.

[3] Art. 4, L. 35/12.

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