L’assicurato INPS cui sia stata riconosciuta la pensione per inabilità totale ha diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa, a condizione che [1]:

  • non sia in grado di camminare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
  • non sia autosufficiente e richieda assistenza continua per compiere le normali attività quotidiane (alimentazione, igiene personale, vestizione).

L’assegno di assistenza non è compatibile con il ricovero in istituti di cura o assistenza a carico della pubblica amministrazione, né con l’assegno mensile erogato dall’INAIL a titolo di assistenza personale continuativa, né con l’indennità di accompagnamento. L’assegno di assistenza cessa di essere corrisposto alla morte del titolare della pensione di inabilità.

Come presentare la domanda: la domanda può essere presentata anche insieme a quella per la pensione di inabilità.

Decorrenza: l’assegno di assistenza è erogato dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda o dal primo giorno del mese successivo alla data di perfezionamento dei requisiti.

Importo: dal 1° luglio 2021 l’assegno di assistenza è pari a 574,59 euro mensili.

Ricorso: se la domanda di riconoscimento dell’assegno di assistenza è respinta, l’interessato può presentare ricorso seguendo le modalità descritte per la mancata concessione dell’assegno ordinario di invalidità.

 

[1] Art. 5, L. 222/1984.

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