Le necessità di cura e assistenza del malato di cancro non si esauriscono con i trattamenti terapeutici. La condizione di fragilità determinata dalla malattia comporta particolari esigenze anche di tipo sociale ed economico ed è per questo che l’ordinamento prevede tutele giuridiche e benefici economici che consentono al malato e alla sua famiglia di continuare a vivere dignitosamente. Per poterne godere, è necessario che siano innanzitutto i malati a sapere quali sono i diritti che vengono loro riconosciuti e garantiti, sia come particolare categoria di malati sia, genericamente, come persone riconosciute invalide e portatrici di handicap.

La prima edizione di questo libretto, pubblicata nel 2003, riunisce, per la prima volta in un unico testo tutte le norme a tutela dei malati oncologici e dei loro familiari. Le edizioni successive si legano anche a importanti risultati raggiunti da Aimac nella sua azione di tutela dei diritti dei malati oncologici tra cui l’introduzione nella riforma del mercato del lavoro (Legge Biagi) della norma che riconosce al malato lavoratore il diritto di modificare il proprio orario da full time a part time durante le cure e di tornare poi ad orario pieno una volta concluse le terapie e della norma che riduce a quindici giorni il tempo per accertare l’invalidità e l’handicap causati dalla malattia oncologica con la conseguente, sensibile riduzione delle tempistiche di accesso ai relativi benefici giuridici ed economici. Vogliamo infine ricordare che i diritti e le tutele menzionati in questo libretto sono sanciti da norme di rango legislativo pienamente vigenti e che le strutture sanitarie pubbliche hanno l’obbligo di fornire un’adeguata assistenza nel rispetto dei diritti dei malati, anche tramite gli organismi di volontariato, come stabilito dal D. lgs. 502/92 [1].

 


 

[1] D. lgs. 502/1992, titolo IV «Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini: art. 14 Diritti dei cittadini: […] co. 5) Il direttore sanitario e il dirigente sanitario del servizio, a richiesta degli assistiti, adottano le misure necessarie per rimuovere i disservizi che incidono sulla qualità dell’assistenza. Al fine di garantire la tutela del cittadino avverso gli atti o comportamenti con i quali si nega o si limita la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria, sono ammesse osservazioni, opposizioni, denunce o reclami in via amministrativa, redatti in carta semplice, da presentarsi entro quindici giorni dal momento in cui l’interessato abbia avuto conoscenza dell’atto o comportamento contro cui intende osservare od opporsi, da parte dell’interessato, dei suoi parenti o affini, degli organismi di volontariato o di tutela dei diritti accreditati presso la regione competente, al direttore generale dell’unità sanitaria. La presentazione delle anzidette osservazioni ed opposizioni non impedisce né preclude la proposizione di impugnative in via giurisdizionale. […]».

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