11%: prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale;
70%: prognosi favorevole con grave compromissione funzionale;
100%: prognosi probabilmente sfavorevole nonostante l'asportazione del tumore.
Domanda: deve essere presentata all’INPS esclusivamente per via telematica (per le modalità vedi questa pagina).
Decorrenza: La pensione di inabilità o l'assegno di invalidità spettano dal mese successivo alla presentazione della domanda all’INPS, salvo diversa indicazione da parte della Commissione Medica. All’atto del primo pagamento l’INPS (ente pagatore) verserà, in un’unica soluzione, gli arretrati e i relativi interessi, mentre i pagamenti successivi saranno mensili.
Benefici: I benefici sociali e/o economici dipendono dal grado di invalidità riconosciuto e dal reddito.
Per un’invalidità civile del 100%, una persona in età lavorativa (da 18 anni a 66 anni e 7 mesi) ha diritto:
- alla pensione di inabilità, erogata per 13 mensilità. Per l’anno 2022 è pari a 291,69 euro mensili con limite di reddito annuo personale non superiore a 17.050,42 euro
- all’esenzione dal ticket per farmaci (diversa tra Regione e Regione) e prestazioni sanitarie (cod. C01).
Per un’invalidità civile pari o superiore al 74%, una persona in età lavorativa (da 18 anni a 66 anni e 7 mesi) ha diritto:
- all'assegno di invalidità, erogato per 13 mensilità. Per l’anno 2022 è pari a 291,69 qualora il reddito annuo personale non sia superiore a 5.010,20 euro.
- all’esenzione dal ticket per farmaci (diversa tra Regione e Regione) e prestazioni sanitarie (cod. C03).
Il pagamento della pensione di inabilità e dell’assegno di invalidità è di competenza dell’INPS [4], che ha la gestione di un apposito fondo. Su indicazione del beneficiario, il pagamento può avvenire tramite ufficio postale o banca.
[1]Cittadini italiani, cittadini degli stati membri dell’Unione Europea residenti in Italia, cittadini extra comunitari o apolidi regolarmente soggiornanti in Italia (cfr. Corte Cost. Sent n. 187 del 28/5/2010).
[2] "[...] si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo [...] che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a compiere i compiti e le funzioni proprie della loro età" (art. 2 L. 118/1971 modif. art. 6 D. lgs. 509/1988).
[3] D. M. Sanità 5/2/1992.
[4] Art. 130 D. lgs. 112/1998.