L’INAIL riconosce al lavoratore affetto da malattia professionale prestazioni economiche, sanitarie e integrative.

Prestazioni economiche. Per ottenerne il riconoscimento la denuncia deve essere presentata al momento della manifestazione della malattia, altrimenti non si ha diritto alle prestazioni eventualmente spettanti fino al momento della denuncia. Il termine ultimo per la presentazione della denuncia è tre anni e 150 giorni dal manifestarsi della malattia professionale, pena la perdita di ogni diritto.

Tutte le prestazioni economiche dell’INAIL, ad esclusione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta e dell’integrazione della rendita diretta, non sono tassabili ai fini IRPEF, né pignorabili o cedibili. Dal 1° luglio 2000  sono rivalutate annualmente in base alla variazione dei prezzi al consumo ISTAT.

Le prestazioni economiche riconosciute dall’INAIL sono:

- indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta: è riconosciuta al lavoratore che non è in condizione di lavorare; è corrisposta dal quarto giorno successivo al manifestarsi della malattia professionale denunciata all'INAIL fino alla guarigione. La retribuzione dei primi tre giorni di assenza per malattia è a carico del datore di lavoro, che deve corrisponderla interamente per la giornata in cui si è manifestata la malattia professionale e in misura del 60%, a meno che il CCNL applicato non preveda diversamente con integrazione della retribuzione fino al 100%, per i tre giorni successivi;

- indennizzo per inabilità permanente: è riconosciuto in caso di lesione dell’integrità psico-fisica, ossia in caso di danno biologico; è corrisposto sotto forma di rendita mensile (cosiddetto indennizzo in rendita) per postumi uguali o superiore al 16% ;

- integrazione della rendita diretta: è corrisposta per il periodo in cui il lavoratore si sottopone a cure utili per il recupero della capacità lavorativa;

- assegno per assistenza personale continuativa: è riconosciuto per inabilità permanente assoluta del 100% al lavoratore che necessita di assistenza a causa delle loro condizioni di salute . Non è compatibile con l’analogo assegno mensile erogato dall’INPS a titolo di assistenza personale continuativa ai pensionati per inabilità, né con altri assegni di accompagnamento. È sospeso in caso di ricovero in istituti pubblici di cura o assistenza per la durata della degenza. È erogato dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda o alla data di perfezionamento dei requisiti. Al 1° luglio  2013 l'assegno per assistenza è pari a 526,26 euro mensili;

- rendita mensile ai familiari superstiti  di lavoratori deceduti a causa di malattia professionale: è riconosciuta a decorrere dal giorno successivo alla morte dell’assicurato. L’importo della rendita è calcolato sulla base dell'ultima retribuzione annua, in percentuale diversa a seconda del grado di parentela dell'avente diritto , e in ogni caso non può essere superiore alla retribuzione di riferimento;

- assegno funerario: è corrisposto in presenza di adeguata documentazione che dimostri le spese funerarie sostenute. Al 1° luglio 2013  è pari a 2.108,62 euro;

- speciale assegno continuativo mensile: è riconosciuto ai familiari superstiti27 di lavoratori titolari di rendita diretta per inabilità causata da malattia professionale  che sono deceduti per altre cause. Il diritto all’assegno speciale è riconosciuto se i superstiti non hanno altre rendite, prestazioni previdenziali o redditi, esclusa la casa di abitazione, di importo pari o superiore all'assegno speciale; se i redditi sono inferiori, spetta la differenza fra i redditi e l'assegno speciale. L’importo dell’assegno speciale è calcolato in percentuale diversa in base al grado di parentela dell’avente diritto.
La domanda per il riconoscimento dell’assegno speciale deve essere presentata all’INAIL entro 180 giorni dalla data del decesso del lavoratore assicurato o dal ricevimento della comunicazione con cui l'INAIL informa i superstiti della facoltà di presentare detta domanda. In caso di tardiva o mancata comunicazione da parte dell’INAIL, è comunque consigliabile  presentare la domanda presso la sede territorialmente competente  entro i termini indicati per non perdere il diritto e la prestazione.
L’assegno speciale è corrisposto direttamente dall’INAIL qualora sia stata respinta la richiesta di rendita ai superstiti.

Prestazioni sanitarie. Il lavoratore affetto da malattia professionale ha diritto a ricevere le cure mediche e chirurgiche erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale, compresi gli accertamenti clinici, mentre sono di esclusiva competenza dell’INAIL gli accertamenti, le certificazioni e ogni altro aspetto medico-legale.

Prestazioni integrative (o assistenziali). Queste includono:

- assegno di incollocabilità: è riconosciuto all’assicurato di età inferiore ai 65 anni che non può essere collocato in qualsiasi settore lavorativo . È erogato dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda. Dal 1° luglio 2013 l'assegno di incollocabilità è pari a 253,04 euro mensili;

- erogazione integrativa di fine anno: spetta ai grandi invalidi con inabilità compresa tra il 60% e il 100%, anche se percepiscono l’assegno di assistenza personale continuativa, sempre che il reddito personale non superi il tetto stabilito annualmente.  Il diritto a tale prestazione è esteso anche ai figli di grandi invalidi a condizione che abbiano meno di 12 anni, ma senza alcun limite di reddito. Nei mesi di novembre e dicembre di ogni anno, l’INAIL comunica agli aventi diritto l’importo dell’erogazione integrativa e i limiti di reddito stabiliti, allegando alla lettera anche il modulo da riempire e restituire all’INAIL per ricevere la prestazione, se dovuta;  

- brevetto e distintivo d’onore: è una prestazione di natura onorifica ed economica, erogata una tantum ai Grandi Invalidi o Mutilati del Lavoro.

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