Per accedere alle prestazioni assicurate dall’INAIL il datore di lavoro o, in alcuni casi, il lavoratore  devono presentare la denuncia di malattia professionale direttamente sul sito dell’INAIL oppure presso la sede INAIL territorialmente competente, con riferimento al domicilio dell’assicurato. L’INAIL procede, quindi, a un’accurata istruttoria per stabilire se vi siano i presupposti per riconoscere ed erogare le prestazioni spettantia favore del lavoratore malato o dei suoi eredi.

Se la denuncia non è presentata al manifestarsi della malattia professionale, ma solo in un momento successivo, le prestazioni eventualmente spettanti fino a tale data non potranno essere riconosciute ed erogate. La denuncia di malattia professionale deve essere presentata entro tre anni e 150 giorni dal suo manifestarsi, pena la perdita di ogni diritto. In questo modo, il lavoratore può ottenere le prestazioni INAIL relative al periodo successivo alla presentazione della denuncia..
La procedura di riconoscimento di malattia professionale si articola in fasi distinte ma connesse, in cui vi sono precisi obblighi, sanciti dalla normativa vigente, per il medico, per il lavoratore e per il datore di lavoro.

Obblighi per il medico. Nel caso sospetti o accerti che la malattia da cui è affetto il lavoratore sia stata causata dall’attività lavorativa svolta ovvero che si tratti di malattia professionale, il medico deve compilare e consegnare al lavoratore il primo certificato di malattia professionale; deve quindi presentare la denuncia-segnalazione alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente , al Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, all’INAIL per l’iscrizione nel Registro Nazionale delle Malattie Causate dal Lavoro o a esso correlate, e alla rete regionale dei Centri Operativi Regionali che raccolgono le segnalazioni di tumori dovuti a cause professionali .

Il medico ha, inoltre, l’obbligo di  inviare il referto all’autorità giudiziaria  ovvero alla Procura della Repubblica . La denuncia-segnalazione è obbligatoria  per le malattie indicate in un preciso elenco di riferimento periodicamente aggiornato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. In caso di mancata presentazione della denuncia, il medico è punibile penalmente con l’arresto o un’ammenda.

Obblighi per il lavoratore. Per ottenere le prestazioni riconosciute dall’INAIL in caso di malattia professionale, il lavoratore in servizio deve inviare la denuncia, corredata dal certificato medico, al datore di lavoro a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (o con altra modalità cartacea o telematica che possa provarne la data di ricezione),
entro 15 giorni dalla manifestazione della malattia . Oltre tale termine si perde il diritto all’indennizzo per il periodo antecedente alla denuncia. Se al momento in cui si manifesta la malattia il lavoratore non è più in servizio, può presentare la domanda di riconoscimento della malattia professionale direttamente all’INAIL.

Obblighi per il datore di lavoro. Dal momento in cui riceve la denuncia dal lavoratore malato, il datore di lavoro ha 5 giorni di tempo per presentare a sua volta la denuncia di malattia professionale direttamente sul sito dell’INAIL. Il sistema trasmette automaticamente la pratica alla sede INAIL territorialmente competente (domicilio dell’assicurato). In caso di mancata, tardiva, inesatta o incompleta denuncia, il datore di lavoro è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria .

Attualmente sono abilitate a presentare la denuncia di malattia professionale online solo le aziende in possesso di ‘posizione assicurativa’ e i cosiddetti ‘grandi utenti’ (consulenti del lavoro, dottori commercialisti e associazioni di categoria).

La denuncia per via telematica è attiva per i lavoratori dei settori:

  • industria, artigianato, terziario e altro;
  • pubbliche amministrazioni titolari di specifico rapporto
  • assicurativo con l’Istituto

mentre non lo è ancora per:

  • lavoratori subordinati a tempo indeterminato dell’agricoltura;
  • dipendenti delle pubbliche amministrazioni alle quali si applica la ‘gestione per conto’ e, pertanto, non intestatarie di alcuna ‘posizione assicurativa territoriale’;
  • per gli studenti delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.

In questi ultimi casi il datore di lavoro deve presentare la denuncia in formato cartaceo alla sede INAIL competente, allegando anche il primo certificato medico.

Al contrario, se la denuncia è presentata per via telematica, il certificato deve essere inviato solo su espressa richiesta dell’INAIL nell’ipotesi in cui non sia stato inviato direttamente dal lavoratore o dal medico certificatore .

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