Detta tutela, che era stata introdotta, ad inizio pandemia dal decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020, art. 26), spetta ai dipendenti pubblici e privati in possesso della certificazione medica attestante una patologia oncologica, una condizione di immuno-depressione o lo svolgimento di relative terapie salvavita ed ai lavoratori in possesso del riconoscimento di handicap in stato di gravità (L.104/1992).
Inoltre, sempre per i lavoratori fragili, la Legge di Bilancio estende fino alla fine di febbraio 2021 la possibilità di svolgere il lavoro in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.