A partire dal 1° ottobre 2020 l’INPS non rilascia più il codice PIN, necessario anche per accedere alle prestazioni per invalidità ed handicap, se non a determinate categorie di persone: minori di diciotto anni, persone senza documenti di identità italiana; persone soggette a tutela, curatela o amministrazione di sostegno. L’accesso alle prestazioni telematiche dell’INPS, tra cui quelle relative al riconoscimento della disabilità (invalidità e handicap anche per i malati oncologici) avviene ora tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta d'Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Altra rilevante novità riguarda la modalità relative alla procedura di accertamento della disabilità oncologica da parte delle commissioni medico-legali INPS che potranno valutare le relative domande basandosi solamente sulla documentazione sanitaria presentata dall'interessato senza necessità di procedere a visita diretta del malato. L’art. 29 ter aggiunto al D.L. 76/2020 dalla legge di conversione 120/2020, stabilisce, infatti, che le Commissioni sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, i tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva. Nelle ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente per la valutazione dello stato invalidante, l'interessato è convocato a visita diretta per effettuare l’accertamento sanitario in presenza. Tale modalità di accertamento medico legale si è reso necessario, inizialmente, anche per effetto dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ma è poi diventata prassi ordinaria in tutti i casi nei quali è possibile evitare l’accertamento in presenza.