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2 Ottobre 2021
Nella Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre è stata pubblicata la legge 24 settembre 2021, n. 133 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111. In sede di conversione sono state apportate alcune correzioni che riguardano i lavoratori fragili.

Come si ricorderà già nel marzo 2020 era stata prevista a favore dei lavoratori “fragili” la possibilità, vista la situazione pandemica, che le assenze dal servizio fossero equiparate al ricovero ospedaliero. Gli interessati erano coloro che si trovassero in una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita nonché i lavoratore con grave disabilità (art. 3, comma 3, legge 104/1992).

Il riferimento esatto è l’articolo 26, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020. Una prima estensione temporale era avvenuta con la legge di bilancio (articolo 1, comma 481 della legge 30 dicembre 2020, n. 178).

Successivamente il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni), ha esteso fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza ospedaliera ma precisando anche che la tutela è riconosciuta al lavoratore laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità di lavoro agile. Indicazione confermata dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69. Dal 1 luglio, quindi, quella opportunità non era più ammessa. Nella sostanza: fino al 31 ottobre era previsto il solo lavoro agile e non più l’equiparazione delle assenze al ricovero ospedaliero.

Solo ora è intervenuto, pur tardivamente il Parlamento introducendo nella legge di conversione uno specifico articolo (il 2 ter) che estende appunto il beneficio fino al 31 dicembre 2021. Il medesimo articolo ne prevede anche la copertura finanziaria.

 

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