Aimac è riuscita ad ottenere un importante chiarimento riguardo alla fruizione dei congedi lavorativi per cure da parte dei malati cui sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 50%. Fino ad oggi il concreto utilizzo di detti congedi era reso difficoltoso dalla non chiara o forse poco conosciuta disciplina prevista dagli artt. 26 L. 118/1971 e 10 D. lgs. 509/1988. L'attento esame della normativa da parte di Aimac ha riportato alla luce detta regolamentazione, vigente ma dimenticata. Nel libretto I diritti del malato di cancro è, infatti, spiegato che il lavoratore malato di cancro cui sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 50%, ha diritto a 30 giorni all'anno (anche non continuativi) di congedo retribuito per cure mediche connesse con lo stato di invalidità. Il Ministero ha confermato la correttezza dell'interpretazione legislativa data da Aimac.

Si riportano di seguito il testo integrale del quesito posto dall'Avv. Elisabetta Iannelli, vicepresidente di Aimac, e la risposta del Dott. Paolo Onelli, Direttore Generale della quinta divisione del Ministero del Ministero del Welfare.

Egregio Dott. Paolo Onelli, nell'interesse dei malati di cancro rappresentati dall'Associazione (Aimac Onlus) di cui sono vicepresidente, torno a chiedere la Sua collaborazione per dirimere una questione controversa in materia di congedi lavorativi per cure.
Il quesito riguarda la modalità di concreta fruizione dei congedi di cura previsti dagli art. 26 L. 118/1971 e art 10 D. lgs. 509/1988 di cui sembra che nessuno sappia nulla. La difficoltà di interpretazione del combinato disposto di norme impedisce, di fatto, la fruizione dei 30 (o forse 15) giorni l'anno (anche non consecutivi) di congedo retribuito dal lavoro per cure mediche che sembrerebbe spettare al lavoratore subordinato con invalidità civile superiore al 50%? Mi risulta che la normativa sia in vigore ma che non venga applicata come se fosse stata dimenticata da tutti (uffici del personale, patronati, uffici INPS degli Invalidi Civili...).

In attesa di un'interpretazione chiarificatrice, mi è gradita l'occasione per inviare i migliori saluti.

Roma, 26 marzo 2004 Avv. Elisabetta Iannelli



All'Avv. Elisabetta Iannelli

In relazione al problema dell'interpretazione ed alla conseguente applicazione dell'art. 26 della legge 118/71 e dell'art. 10 del d.lgs. 509/88 relativi al congedo straordinario per cure previsto per mutilati ed invalidi civili, si specifica quanto segue. Alla luce del combinato disposto degli articoli richiamati, attualmente i lavoratori mutilati ed invalidi civili ai quali sia riconosciuta una riduzione dell'attitudine lavorativa superiore al 50% possono fruire ogni anno di un congedo straordinario non superiore a trenta giorni per le cure connesse alla loro infermità, riconosciuta dalle competenti strutture mediche. Si evidenzia infine che, anche qualora si volesse far rientrare l'art. 26 della legge 118 nell'abrogazione prevista dall'art. 30 della legge 328/00 (relativa alle disposizioni sugli emolumenti economici contenute in varie leggi tra cui la 118), tale previsione deve comunque ritenersi in vigore, essendo l'abrogazione condizionata all'entrata in vigore di un decreto legislativo delegato (ai sensi dell'art. 24 della stessa recante il riordino degli assegni e delle indennità in materia), ad oggi ancora non emanato.

Roma, 6 aprile 2004 Il Direttore Generale Dott. Paolo Onelli
Il Dirigente Dott. Giuseppe De Cicco

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