La malattia e le terapie antitumorali mettono a dura prova la famiglia del malato dal punto di vista emotivo, ma anche economico e pratico.

Per avere accesso ai benefici in alcuni casi è sufficiente documentare che il malato è affetto da patologia oncologica. In altri è necessario che gli sia stato riconosciuto un certo grado di invalidità o uno stato di handicap grave.

Se sussistono le condizioni il caregiver può avvalersi dei seguenti benefici descritti nelle pagine che precedono e qui riassunti:

  • passaggio dal full-time al part-time: se il malato è il coniuge, il figlio o un genitore, il caregiverha diritto a modificare il proprio contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in via prioritaria rispetto ai suoi colleghi [1];
  • congedo biennale per gravi motivi familiari non retribuito: periodo di congedo, continuativo o frazionato, fruibile fino a un massimo di due anni, durante il quale il caregiverconserva il posto di lavoro ma non la retribuzione e non può svolgere alcuna attività lavorativa [2];
  • permessi lavorativi per eventi e cause particolari: il caregiverha diritto a 3 giorni all’anno di permessi retribuiti per decesso o documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente;
  • ferie e riposi solidali: i lavoratori, a titolo gratuito, possono cedere giornate di ferie o riposo solidali ai colleghi di lavoro in difficoltà, per assistere i figli minori che necessitano di cure costanti. Alcuni CCNL di settore e alcuni contratti aziendali, nel regolamentare riposi e ferie solidali (anche detti: Banca ore solidale) hanno ampliato la portata della norma prevedendo il diritto a fruire di tali permessi non solo per l’assistenza dei figli minori ma anche nei casi di assistenza a un familiare non autosufficiente [3].

Inoltre, il caregiver che assiste un malato con handicap grave (L.104/92) può avvalersi di:

  • scelta della sede di lavoro e opposizione al trasferimento: ove possibile, il caregiverha il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio del malato e di non essere trasferito senza il suo consenso;
  • divieto di lavoro notturno: il caregiverche abbia a carico un malato di tumore cui sia stato riconosciuto l’handicap grave ha diritto a essere esonerato dal lavoro notturno [4];
  • permessi lavorativi ex lege 104/1992: se il malato non è ricoverato a tempo pieno, il caregiverche lavora ha diritto a 3 giorni di permessi retribuiti mensili. Se il caregiverè un lavoratore part-time, i permessi sono ridotti in proporzione al lavoro prestato. I permessi non utilizzati nel mese di competenza non sono fruibili nei mesi successivi;
  • congedo biennale straordinario retribuito: periodo di congedo, continuativo o frazionato, fruibile fino a un massimo di due anni a condizione che il malato non sia ricoverato a tempo pieno oppure, qualora lo sia, che i sanitari richiedano espressamente l’assistenza del caregiver [5].Durante il congedo il caregiverconserva il posto di lavoro e percepisce un’indennità pari alla retribuzione.

 

[1] D. lgs. 61/2000, art.12 bis, co. 2 e 3, introdotti dalla L. 247/2007.

[2] L. 53/2000, art. 4, co. 2.

[3]  Art. 24 D. Lgs. 151/2015.

[4] D.lgs 151/2001, Art. 53 e D.Lgs 66/2003.

[5] D.lgs 151/2001, Art. 42, co. 5, così come modificato dall’Art. 4 del D.lgs 119/2011.

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