L'Inps detta la linee guida sull'esenzione dalle fasce di reperibilità in malattia. I pazienti non più costretti agli arresti domiciliari.

I lavoratori durante il periodo di malattia sono tenuti ad essere reperibili nel proprio domicilio per la visita medico-legale di verifica da parte dell'INPS del loro stato di salute. Per alcune categorie di malati ed invalidi, la cui condizione di salute è già certificata, vige l'esenzione da tale obbligo di reperibilità. Il 7 giugno scorso, l'INPS ha emanato la circolare n. 95 che specifica nel dettaglio i termini di esenzione dalle fasce orarie di reperibilità dei lavoratori privati, affetti da malattie gravi o con invalidità civile superiore al 67%.

Il documento INPS, in applicazione della disciplina, modificata recentemente con i decreti attuativi del Jobs Act, indica i requisiti che giustificano l'esenzione dall'obbligo di reperibilità, per i lavoratori dipendenti del settore privato, la cui assenza sia connessa con patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della struttura sanitaria, oppure con stati patologici connessi a situazioni di invalidità riconosciuta in misura pari o superiore al 67%.

La circolare si rivolge anche ai medici di famiglia i quali, accertate le condizioni del malato, nel compilare ed inviare per via telematica all'INPS e al datore di lavoro il certificato di malattia dovranno, ove ne ricorrano le condizioni, barrare la casella "terapie salvavita" ovvero “invalidità”, per evitare che il malato sia sottoposto a visita medico legale quando non necessaria.

L'INPS precisa che la circolare 95 si riferisce esclusivamente ai lavoratori subordinati appartenenti al settore privato (in attuazione di quanto previsto nella normativa di rango legislativo e nei decreti ministeriali) e che, quindi, non riguarda i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS, i quali, purtroppo, non sono esentati dall'obbligo di reperibilità in malattia.

Le indicazioni sulle modalità applicative dell'esenzione dalla reperibilità contenute nel provvedimento INPS, potranno, invece, essere un punto di riferimento anche per i lavoratori pubblici, il cui comparto è stato il primo ad essere esentato dalle fasce di reperibilità con il DPCM n. 206 del 2009 emanato su sollecitazione della Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (F.A.V.O.).

Nell'allegato 2 alla circolare 95 dell'INPS sono specificate le situazioni patologiche che giustificano l'esonero dalle fasce di reperibilità, tra queste, per quanto riguarda i malati di cancro, le linee guida dell'Istituto precisano che possono essere esentati dalle fasce di reperibilità i lavoratori affetti da “neoplasie maligne in trattamento: chirurgico e neoadiuvante, chemioterapico antiblastico e/o loro complicanze, radioterapico”.

Le ricadute positive delle linee guida INPS potranno essere molteplici: semplificazione delle procedure per i medici di medicina generale nella compilazione del certificato medico telematico di malattia, riduzione del rischio di abusi in mancanza di diritto all'esenzione, eliminazione di visite di controllo inappropriate e, soprattutto, recuperata serenità dei lavoratori affetti da gravi patologie che non si sentiranno più costretti a dover rimanere chiusi in casa ad attendere la visita di controllo del medico legale.

 

16 giugno 2016
Avv. Elisabetta Iannelli

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