Un diritto in più, un serio problema in meno per le oltre 300 mila persone che ogni anno in Italia si ammalano di cancro. Con l’approvazione definitiva a fine giugno del Dlgs, in attuazione dell’articolo 23 del collegato lavoro (legge 4 novembre 2010, n. 183) relativo alla «delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi», sollecitato per lungo tempo dall’Associazione italiana malati di cancro (Aimac), i malati di cancro ottengono il riconoscimento di un nuovo diritto: curarsi mantenendo la retribuzione e la possibilità di affrontare con serenità le fasi critiche della malattia.

A sancirlo è l’articolo 7 del decreto che va così a colmare una lacuna legislativa che abbandonava a se stessi tanti malati di cancro. Finora, infatti, chi veniva colpito dal tumore, con invalidità riconosciuta superiore al 50%, nel momento in cui si assentava per le cure oltre al periodo previsto dal contratto di lavoro perdeva la retribuzione. Da ora in poi non sarà più così: i lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento potranno fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. Durante questo congedo il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Un passaggio importante inserito nell’articolo 7 del Dlgs riguarda, poi, il regime giuridico perché si riconosce che tale congedo non rientra nel periodo di comporto: in sostanza il posto di lavoro è tutelato per un lasso di tempo più lungo.

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