Poiché lo stato di malattia giustifica l’assenza dal lavoro e il diritto a percepire l’indennità di malattia, il lavoratore ammalato ha l’obbligo di rendersi reperibile al domicilio comunicato nel caso in cui il datore di lavoro o l’INPS richiedano eventuali visite fiscali da parte dei medici preposti. Le fasce di reperibilità per la visita fiscale sono le seguenti:

  • dipendenti pubblici: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 di tutti i giorni, inclusi domenica e festivi;
  • dipendenti privati: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 di tutti i giorni, inclusi domenica e festivi.

In caso di assenza dell’interessato, il medico convoca il lavoratore a visita presso l’ambulatorio della struttura territoriale INPS. L’assenza ingiustificata alla visita determina la perdita totale o parziale dell’indennità di malattia e l’adozione di sanzioni disciplinari che possono arrivare, nei casi più gravi, fino al licenziamento per giusta causa. Per i malati oncologici l’obbligo di reperibilità non è strettamente necessario essendo ampiamente documentato il motivo dell’assenza. Sia i dipendenti pubblici [1] sia quelli privati [2] (ma non i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS), sono espressamente esclusi dall’obbligo di reperibilità qualora l’assenza sia riconducibile a patologie gravi che richiedono terapie salvavita o a stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta (superiore o pari al 67%).

La sussistenza dei requisiti per l’esenzione dalle fasce di reperibilità rimane comunque soggetta a possibili verifiche da parte dell’INPS che ha il potere di svolgere azioni di controllo, sia autonomamente sia su richiesta del datore di lavoro. Le linee guida INPS del giugno 2016 [3] (che, pur essendo riferite esclusivamente ai lavoratori privati, possono essere un punto di riferimento anche per i lavoratori pubblici) stabiliscono specificatamente che i lavoratori possono essere esentati dalle fasce di reperibilità se affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria o stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%. In particolare, per quanto riguarda i malati oncologici, le dette linee guida INPS del 2016, specificano che tra le situazioni patologiche che integrano il diritto all’esonero dalle fasce di reperibilità vi sono: «le neoplasie maligne in trattamento: chirurgico e neoadiuvante, chemioterapico antiblastico e/o loro complicanze, radioterapico».

 

[1] DM 206/2009 «Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia» e circolare n. 1 del 30/4/2009 emanati dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, anche in seguito alle segnalazioni di AIMaC e FAVO riguardo alle problematiche connesse con le fasce di reperibilità nel pubblico impiego. La circolare contiene chiarimenti in ordine alle fasce di reperibilità in caso di malattia specificatamente per i malati oncologici. DPCM 17 ottobre 2017 n. 206.

[2] DM Lavoro 11/1/2016 di attuazione dell’art. 25 del D. Lgs.14 settembre 2015, n. 151.

[3] Circ. INPS 95/2016 e relative Linee guida in attuazione del DM Lavoro 11/1/2016 allegate alla circolare.

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