Se la persona che ha ricevuto la diagnosi di tumore non ha ancora un lavoro, è consigliabile che presenti domanda all’INPS per l’accertamento della disabilità ai sensi della legge 68/1999 ai fini di una futura assunzione. Le imprese e gli enti pubblici, infatti, hanno l’obbligo di assumere un determinato numero di persone con invalidità dal 46% al 100% iscritte nelle liste speciali del collocamento obbligatorio [1]. Tale numero è proporzionale alle dimensioni dell’impresa o ente.

Per legge [2] la quota di riserva può comprendere anche i lavoratori diventati disabili dopo l’assunzione [3], purché la riduzione della capacità lavorativa sia pari o superiore al 60% (e non al 46% come in fase di assunzione), e ammesso che l’inabilità non sia dovuta al mancato rispetto da parte del datore di lavoro (fatto accertato in sede giurisdizionale) delle norme in materia di sicurezza e di igiene del lavoro. La visita per l’accertamento dello stato di invalidità sopraggiunto dopo l’assunzione può essere richiesta dal lavoratore o dal datore di lavoro con il consenso dell’interessato.

Il rapporto di lavoro della persona disabile può essere risolto nel caso in cui sia accertata la definitiva impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni confacenti il suo stato di salute all’interno dell’azienda. Il lavoratore disabile licenziato per riduzione del personale o per giustificato motivo oggettivo può essere reintegrato se al momento della cessazione del rapporto l’azienda/ente impiegava un numero di lavoratori disabili inferiore a quello previsto per legge.

Per le aziende/enti che assumono lavoratori disabili la legge 68/99 [4] e altre normative nazionali e regionali prevedono agevolazioni e incentivi. In particolare, con il Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili ex art. 13 L. 68/1999, sono previsti degli incentivi economici finalizzati a favorire l’assunzione di persone diversamente abili (quindi anche i malati oncologici riconosciuti tali) che vanno dal 35% fino al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo che va da 36 a 60 mesi, per ogni lavoratore disabile assunto con contratto a tempo indeterminato a seconda del tipo di disabilità da cui è affetto. L’agevolazione viene riconosciuta al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

Inoltre, tramite il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili (ex art. 14 L.68/1999) vengono finanziati programmi regionali di inserimento lavorativo, come determinati con Legge Regionale. Il Fondo eroga contributi agli enti che svolgono attività finalizzata al sostegno e all’integrazione lavorativa dei disabili e contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all’adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, incluso l’utilizzo di strumenti per il telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche. A questa misura potranno accedere anche i lavoratori autonomi che svolgono attività imprenditoriale e i liberi professionisti.

 

 

 

[1]  Secondo l'art. 3 L. 68/1999, tali percentuali, che costituiscono le cosiddette quote di riserva, sono fissate nelle seguenti misure:

  • datori di lavoro con più di 50 dipendenti: 7% dei dipendenti;
  • datori di lavoro con 36-50 dipendenti: 2 invalidi;
  • datori di lavoro con 15-35 dipendenti: 1 invalido;
  • datori di lavoro con meno di 15 dipendenti: non è previsto alcun obbligo.

[2] Art.  4 co. 4 L. 68/1999.

[3] Anche per i lavoratori disabili, ma assunti con le procedure ordinarie, vale la stessa regola: il datore di lavoro può chiedere che il posto di lavoro venga computato ai fini della copertura della quota di riserva ma solo se l'invalidità è pari o superiore al 60% - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare n. 66 / 01 del 10.7.01.

[4] Legge  68/1999 modificata dalla L.247/2007:  Art. 13. - (Incentivi alle assunzioni) e Art. 14. - (Fondo regionale per l'occupazione dei disabili).

 

 

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